Impianti di trattamento acqua di prima pioggia: a cosa servono?

L’acqua di prima pioggia corrisponde ai primi 5 mm di pioggia che cade su parcheggi o piazzali, in particolare di attività come aree di rifornimento carburante, autolavaggi, centri logistici, industrie. Le acque di prima pioggia, scorrendo, trascinano gli elementi inquinanti che si sono depositati sull’asfalto come sabbie, olii, grassi, idrocarburi o altri materiali legati all’attività che si svolge sul piazzale. Le acque, cariche di elementi inquinanti, non posso essere rilasciate direttamente nel terreno o in un corso d’acqua, ma vanno intercettate e trattate tramite l’utilizzo di impianti formati da vasche prefabbricate adibite a raccoglitori temporanei  delle acque di prima pioggia, con conseguente rilancio temporizzato e ritardato (48 ore circa) dal termine dell’evento meteorico, attraverso una elettropompa di sollevamento, al trattamento successivo (disoleatore statico con filtro a coalescenza).
L’utilizzo di impianti di trattamento acqua di prima pioggia ha per obiettivo quello di ridurre l’inquinamento verso i corpi idrici superficiali e di attenuare i picchi di piena provocati dalle piogge.

La prima pioggia in arrivo dalla fognatura che raccoglie tutte le acque delle strade, parcheggi e piazzali è indirizzata verso le vasche di accumulo tramite un pozzetto scolmatore o di by-pass. Questo manufatto separa le prime, quelle potenzialmente inquinate cadute nei primi 15 minuti, da quelle di seconda pioggia che teoricamente sono pulite e non contaminate, quindi pronte per essere convogliate allo scarico finale.
Le acque di prima pioggia vengono raccolte in queste vasche prefabbricate, realizzate in cemento armato, dove avviene la sedimentazione delle sabbie e dei fanghi; la separazione delle acque di prima e di seconda pioggia viene garantita da una valvola anti reflusso a galleggiante in acciaio inox installata all’ingresso della vasca di accumulo. Successivamente, solitamente dopo 48 -72 – 96 ore, tramite una elettropompa sommersa a portata costante, vengono avviate al trattamento di disoleazione dei liquidi leggeri o direttamente al ricettore finale.

L’Italia ha adottato criteri molto precisi e severi nell’ambito delle competenze e delle modalità di trattamento delle acque di prima pioggia. Già in fase di progetto preliminare è opportuno prevedere un impianto di trattamento delle acque che sia conforme alle normative e garantisca la prevenzione dell’inquinamento del suolo e delle acque.

La normativa di riferimento è rappresentata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, intitolato “Testo unico sulle acque” recante “Norme in materia ambientale”, pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006.
Per quanto riguarda le acque meteoriche il D.L. 152/06, all’art. 113 “Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne” precisa che:

Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio disciplinano le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate ed i casi in cui richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.

Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

È comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

La prima legge che affronta l’argomento in modo diretto è la L.R. della Lombardia 27 maggio 1985 n.62, relativa alla “normativa sugli insediamenti civili delle pubbliche fognature e tutela delle acque sotterranee dell’inquinamento”, dove per la prima volta spicca la definizione di “acque di prima pioggia”.
La norma attualmente in vigore in Regione Lombardia è il R.R. 24 Marzo 2006 n.4 che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell’articolo 52 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 12 Dicembre 2003 n. 26.
Tutte le Regioni hanno già provveduto ad emanare regolamenti in materia.

Per la Regione Campania si fa riferimento a: D.C.R. 6/07/2007, n.1220